OGGETTO: fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/92 e s.m.i.
Alla luce delle disposizioni normative (legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS), e delle Nuove disposizioni D.Lgs. n. 105/2022 in materia di permessi ex Legge n. 104/92. Si informano le SS.LL. che è stato emanato il D.Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022, entrato in vigore il 13 agosto 2022, per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Il D.Lgs. abroga la direttiva 2010/18/UE.
Permessi ai sensi dell’art. 33 Legge n. 104/92
È stata abrogata la figura del «referente unico» per la fruizione dei permessi mensili di cui alla legge n. 104/1992 per assistere i disabili.
I tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere alternati nella fruizione tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l’assistenza allo stesso disabile. Pertanto diventa possibile per i soggetti aventi diritto assentarsi dal lavoro per assistere lo stesso familiare disabile in giorni diversi. I giorni fruiti da entrambi i soggetti non possono comunque superare il limite mensile di tre come già normativamente previsto.
Pertanto nel caso di referente NON unico, il richiedente deve dichiarare, nella sezione note della richiesta su portale Argo, il numero giorni fruiti dall’altro referente per il mese di riferimento.
Al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all’oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell’istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive in merito:
PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DELLA LEGGE 104/92
Conferma dell’istanza presentata nell’a.s. precedente (ALL.1)
Ogni dipendente è tenuto, ai sensi degli art.75 e76 del DPR 445/2000, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/92 relative all’a.s. precedente;
Prima istanza (ALL.2)
La richiesta di riconoscimento dei benefici della legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al dirigente scolastico dell’istituto di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo Decreto. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche al dirigente scolastico dell’’eventuale istituto di completamento a cui consegnare successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della legge 104/92;
La scrivente, in entrambe le ipotesi di cui sopra, e nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l’a.s. in corso. Fino a tale momento non potranno essere concessi i suddetti permessi.
Documentazione da produrre
Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:
Domanda in carta semplice nella quale dichiarare che:
- a) L’assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè ‘strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa’;
- b) [ ] di essere referente unico / [ ] di NON essere referente unico (nome:________________, cognome:_______________ del secondo referente dei permessi)
- c) La convivenza o meno con l’assistito,
Certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l’assistito o, eventuale autocertificazione;
Copia conforme all’originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di ‘disabilità grave’ dell’assistito;
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI DELLA LEGGE 104/92
I permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente:
– in giornate non ricorrenti;
– comunicati, salvo improvvise esigenze, almeno tre giorni prima della fruizione;
CRONOPROGAMMA DEI PERMESSI (ALL.3)
Si precisa inoltre che ai sensi della normativa vigente, coloro che fruiranno dei permessi in parola sono tenuti a produrre una programmazione mensile da presentare entro il 30 del mese precedente salvo improvvise ed improcastinabili esigenze di assistenza del soggetto da assistere. In tal caso il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma.
Si porta a conoscenza del personale scolastico che, ai sensi dell’art.20, comma 3, della legge 102/2009, la scrivente può, ove ne ravvisasse i presupposti, chiedere direttamente alla commissione ASL gli accertamenti del caso sulla sussistenza dei requisiti o meno delle condizioni di invalidità ed handicap della persona per la quale si chiede di usufruire dei benefici di cui alla Legge 104/92;
Personale scolastico