Circolare 14

circolare n. 014 Somministrazione farmaci a scuola

circolare n. 014 Somministrazione farmaci a scuola

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Personale scolastico

Oggetto: Somministrazione farmaci a scuola 

Premessa 

L’esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di  somministrazione di farmaci in orario scolastico esige interventi finalizzati a tutelarne il diritto allo  studio, alla salute e al benessere all’interno della struttura scolastica. 

Va ribadito che l’auto assunzione e la somministrazione di farmaci agli allievi in custodia al  personale scolastico è, di norma, vietata. 

In considerazione del fatto che, in molte situazioni (siano esse o meno di emergenza sanitaria), la  somministrazione di farmaci possa rappresentare un elemento discriminante la salute ed il benessere  dell’allievo all’interno della scuola ed al fine di tutelarne il diritto allo studio, è stata definita dal  MIM di concerto con il Ministero della Salute, una specifica procedura  che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all’interno  dell’Istituzione Scolastica con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci “salvavita” (Min. P.I.  prot. 2312 del 2005). 

In tale evenienza, qualora non sia possibile l’intervento diretto e tempestivo da parte dei genitori o  affidatari degli allievi e non sia stata da loro richiesto a tal fine l’accesso nell’edificio scolastico, è  possibile la somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico a condizione che: 

  • si renda volontariamente disponibile, 
  • abbia frequentato i corsi di formazione per Addetti al Primo soccorso e, qualora necessario, i  corsi di formazione alla somministrazione di farmaci salvavita a cura delle ASL competenti, 
  • l’intervento non richieda specifiche cognizioni sanitarie o metta in campo discrezionalità tecnica da parte del somministratore. 

Modalità di intervento 

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori  degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione  medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere  (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). 

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: – effettuano 

 

una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico  idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; 

– concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario  scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; – verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della  somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà  genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale  docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso. 

Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla  somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire  l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti  dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti  istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. 

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere  all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati  per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso  ad Enti ed Associazioni di volontariato . 

In difetto delle condizioni sopra descritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione  formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di  residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. 

  1. Somministrazione dei farmaci da parte del personale scolastico 

La somministrazione dei farmaci da parte del predetto personale è subordinata ad una richiesta da  parte dei genitori o affidatari dell’allievo, che forniranno il farmaco, accompagnata da una  certificazione medica relativa allo stato di salute dell’allievo ed al farmaco da utilizzare, unitamente  ad uno specifico “protocollo sanitario” relativo alla somministrazione. 

In tale evenienza il personale resosi disponibile alla somministrazione, se avrà seguito le  indicazioni del “protocollo sanitario”, sarà in ogni caso esente da responsabilità di ordine penale o  civile. 

In presenza di un infortunio o malore, anche di tipo ricorrente e noto, occorre infatti seguire le  procedure di Primo soccorso indicate nel Piano di emergenza in atto nell’Istituzione Scolastica, tali  procedure in genere prevedono il ricorso agli Addetti al Primo Soccorso (cui non sono consentiti  interventi che richiedono cognizioni specialistiche di tipo sanitario) e quando necessario, la chiamata  al soccorso pubblico di emergenza (118). 

Per gli Addetti al Primo soccorso la situazione, e esclusivamente in riferimento ai farmaci  salvavita, potrebbe essere diversa e dirimente circa la loro responsabilità: 

«Nei casi in cui da una situazione di pericolo prevedibile e prevenibile derivi danno all’alunno  l’insegnante potrà essere chiamato a rispondere per aver violato l’obbligo di vigilanza a lui imposto  in sostituzione ai genitori.

Se è vero che l’obbligo di vigilanza contiene in sé anche l’obbligo di sostituirsi al genitore nella  somministrazione ordinaria di un farmaco salvavita, allora il rifiuto di somministrazione, con  possibile esposizione a pericolo della incolumità dell’alunno, potrebbe configurare il delitto di  abbandono di persona minore previsto e punito dallo art. 591 c.p. 

Il rifiuto di somministrare il farmaco salvavita potrebbe essere qualificato come inadempimento  della obbligazione extracontrattuale assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e custodia degli  alunni ed esporre così l’insegnante e la Scuola a forme di responsabilità risarcitoria derivante  dall’art. 2048 c.c.» (parere della Procura della Repubblica di Treviso). 

Questa interpretazione, secondo la Procura, non concede all’Addetto al Primo Soccorso la  possibilità di rifiuto alla disponibilità nella somministrazione di farmaci salvavita. Al fine di evitare situazioni di indeterminatezza, si fornisce di seguito una specifica procedura e la  relativa modulistica, per la somministrazione di farmaci a scuola. 

Iter procedurale/Modulistica 

Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l’orario scolastico,  i genitori dell’alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente scolastico formale richiesta sottoscritta da entrambi i genitori, utilizzando il modulo (all. A). La richiesta deve essere completata  dalla autorizzazione medica, utile per la valutazione del caso, predisposta dai servizi di Pediatria delle  Aziende Sanitarie, o Pediatri di Libera scelta e/o ai Medici di Medicina Generale in cui siano  chiaramente indicati i punti sotto riportati e dal Piano Terapeutico (all. B e C). 

Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare: 

– stato di malattia dell’alunno 

– prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile; 

– l’assoluta necessità; 

– la somministrazione indispensabile in orario scolastico 

– la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all’individuazione  degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e  alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; 

– la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario; 

Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile: 

– nome cognome dello studente; 

– nome commerciale del farmaco; 

– descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco; 

– dose da somministrare; 

– modalità di somministrazione del farmaco; 

– i possibili effetti collaterali ed gli interventi necessari per affrontarli 

– modalità di conservazione del farmaco; 

– durata della terapia. 

Accettata la documentazione, precedentemente elencata, (moduli A, B, C) il Dirigente scolastico  predispone l’autorizzazione con il relativo piano di intervento per la somministrazione del  farmaco, come da moduli allegati: 

  • all. 1 autorizzazione del DS se trattasi di farmaco salvavita 
  • all. 2 autorizzazione del DS se trattasi di farmaco indispensabile. 

 

Ricevuta l’autorizzazione ed il relativo piano il personale addetto procederà a stilare un verbale al   momento della consegna farmaco da parte del genitore alla scuola, come da moduli allegati: 

  • all. 3 verbale per farmaco salvavita; 
  • all. 4 verbale farmaco indispensabile. 
  1. Autosomministrazione 

Per casi specifici riguardanti alunni minori, d’intesa con l’ASL e la famiglia, è possibile prevedere     l’auto-somministrazione

Per poter soddisfare questa esigenza l’autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti per  la somministrazione dei farmaci a scuola, anche la dicitura che: “il minore può auto-somministrarsi  la terapia farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola”. 

La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al  Dirigente Scolastico (all. D). 

 

Resta invariata la procedura: il Dirigente scolastico predispone l’autorizzazione con il relativo  piano di intervento e le insegnanti provvedono a stilare il verbale di consegna farmaco da parte dei  genitori alla scuola, anche in questi documenti andrà specificato che: “il minore può auto somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”. 

Validità delle certificazioni 

La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l’anno scolastico in corso e va  rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario. Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l’avvenuta riconsegna del  farmaco da parte della scuola ai genitori. 

  1. Somministrazione durante le attività didattiche esterne all’edificio scolastico 

Durante le attività didattiche che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico, in mancanza di  personale disponibile, lo studente potrà partecipare solo se accompagnato da un genitore. 

  1. Piano di azione per farmaco salvavita 

Il genitore consegnerà al personale della scuola una confezione nuova ed integra del medicinale da  somministrare nei casi come da certificazione medica già consegnata in segreteria. Il genitore provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qualvolta il  medicinale sarà terminato. (Al momento della consegna del farmaco sarà stilato il verbale di cui si  allega prospetto). 

Il medicinale sarà conservato in un luogo sicuro per gli alunni, ma di facile accesso per il personale che effettuerà la somministrazione. 

Nel caso dovesse presentarsi l’evento indicato in certificazione medica il personale della scuola  interverrà attuando il seguente piano di azione: 

 

Comportamenti del personale 

Conservare la calma è particolarmente utile per poter affrontare adeguatamente la  situazione. È estremamente utile potersi avvalere di due persone: 

 

  • una persona per i contatti telefonici: 

– chiama i genitori,  

– informa il 118 e prende nota delle eventuali indicazioni ricevute.

  • una persona per la somministrazione: 

– accudisce lo studente, 

– somministra il farmaco indicato dal medico di famiglia con l’apposito protocollo  sanitario. 

1) orario in cui l’insegnante di classe si trova da sola a gestire la classe ed un solo collaboratore  scolastico in turno: 

  1. a) l’insegnante di classe soccorre lo studente e chiama il collaboratore scolastico
  2. b) il collaboratore scolastico porta il medicinale all’insegnante, riunisce e porta gli  studenti in un’altra classe, dandoli in consegna all’insegnante presente che effettuerà la  sorveglianza 
  3. c) l’insegnante che sta soccorrendo l’alunno e somministra il farmaco 
  4. d) il collaboratore scolastico chiama il 118 e i genitori. 

2) orario in cui l’insegnante di classe si trova da sola a gestire la classe e due collaboratori  scolastici in turno: 

  1. a) l’insegnante di classe chiama il collaboratore scolastico e soccorre lo studente 
  2. b) il collaboratore scolastico consegna il medicinale all’insegnante, porta gli altri alunni  in un’altra classe dandoli in consegna all’insegnante presente che effettuerà la sorveglianza 
  3. c) l’insegnante sta soccorrendo l’alunno e somministra il farmaco 
  4. d) il secondo collaboratore scolastico chiama il 118 e i genitori. 

Oltre alla normale organizzazione sono da prevedere le situazioni in cui sono presenti insegnanti  supplenti o supplenti del personale Ata che, al momento dell’entrata in servizio, dovranno essere  informati del presente piano di intervento. 

Le SS.LL., sono invitate a inviare i moduli, entro il 30 SETTEMBRE 2026, corredati di copia del documento di identità di entrambi i genitori, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: PAIS00800L@ISTRUZIONE.IT

Nota bene: l’oggetto della mail deve contenere la seguente dicitura: “Contiene dati sensibili

tutelati dalla legge sulla privacy”.

Successivamente i Genitori verranno contattati dai Responsabili di plesso  per i provvedimenti del caso e sulle modalità di consegna del farmaco. 

 

documenti allegati: 

Linee Guida MPI per la somministrazione di farmaci agli studenti del 2005

A)Richiesta genitori per somministrazione farmaci; 

  1. B) Certificazione medica; 
  2. C) Piano terapeutico; 

D)Richiesta genitori per auto-somministrazione; 

Allegato-1-Autorizzazione-DS-farmaco-salvavita

Allegato-2-Autorizzazione-DS-farmaco-indispensabile

Allegato-3-Verbale-consegna-farmaco-salvavita

Allegato-4-Verbale-consegna-farmaco-indispensabile

 

 

Documenti

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