Organi Collegiali

IL COLLEGIO DOCENTI

Competenze ed organizzazione del Collegio dei Docenti

L’introduzione dell’autonomia scolastica ha inciso non poco sui compiti di tale organo collegiale, tenuto a garantire l’efficacia “nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione”. Peraltro la disposizione normativa in materia dispone che “il Dirigente Scolastico esercita le funzioni di cui al D. Lgs. 6/3/1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”.

Il Collegio dei Docenti è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto delle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di Istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e, concorre con autonome deliberazioni alle attività di progettazione a livello di Istituto e di programmazione educativa e didattica, mentre il Consiglio di Istituto ha prevalenti competenze economico-gestionali, come ad esempio l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e l’elaborazione dei criteri per l’impiego dei mezzi finanziari e per l’organizzazione generale del servizio scolastico.

Nel rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il Collegio ha potere deliberante in ordine ala didattica e particolarmente su:

  • elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.);
  • adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare;
  • adozione delle iniziative per il sostegno di alunni disabili e di figli di lavoratori stranieri e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica;
  • redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
  • suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni;
  • adozione dei libri di testo;
  • approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole;
  • valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica;
  • studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni;
  • valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio;
  • identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F.

Formula, inoltre, proposte e/o pareri su:

  • criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni;
  • iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze;
  • sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza.

Il Collegio elegge al suo interno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del loro servizio e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva sono regolati dall’art. 8 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297. Vengono descritti gli elementi rappresentativi delle loro competenze e dell’organizzazione.

  1. Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione inferiore a 500 alunni è costituito da 14 componenti di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 di genitori degli alunni. Nelle scuole con popolazione superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti di cui 8 rappresentanti del personale docente, due del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 di genitori degli alunni.
  2. In ogni caso il preside è componente di diritto del Consiglio.
  3. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti alunni eletti dagli studenti.
  4. Il Consiglio di Circolo è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Può essere eletto anche un vice presidente.
  5. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Preside, che la presiede, ed il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Di seguito è riportata la composizione del Consiglio di Istituto e della relativa Giunta:

  • LAURICELLA LOREDANA, DIRIGENTE
  • ALVICH GIOVANNI, DOCENTE
  • CAMPIONE CALOGERO, DOCENTE
  • BONANNO M. ROSARIA DOCENTE
  • MESSINA SIMONE, ALUNNO
  • PIRRI ANTONINO, ALUNNO
  • DI LIBERTO SALVATORE, ALUNNO
  • RANDAZZO GABRIELE, ALUNNO
  • LA MANTIA ROSANNA, GENITORE
  • ALFANO ANGELO GENITORE
  • AUTOVINO GIOACCHINO, GENITORE
  • GIGANTE ANNALISA, GENITORE

ORGANO DI GARANZIA

Componenti Docenti:

  • Pedagnia Fabiola
  • Provino Maria Concetta
  • Marturana Maria Provvidenza

Componenti Genitori

  • Ristuccia Vincenza
  • Lo Coco Rosalia
  • Sardina Gaetano

R.S.U.

Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.)

Il vigente Contratto Nazionale definisce anche la materia delle relazioni sindacali, a livello di ogni singola scuola:

  1. Contrattazione;
  2. Partecipazione;
  3. Interpretazione autentica dei contratti.

La contrattazione si sostanzia nella stipula di contratti tra la Rappresentanza sindacale ed il Dirigente Scolastico.

La partecipazione si articola, a sua volta, negli istituti di informazione, concertazione ed intese.

L’interpretazione autentica è una procedura a cui si ricorre qualora si verifichi un contrasto interpretativo su una norma contrattuale; le parti che l’hanno sottoscritta concordano e firmano l’interpretazione corretta di quella parte del contratto o di una sua applicazione.

La composizione della R.S.U. è la seguente:

CUSIMANO AGATA, DOCENTE

GIANFRANCO GIACONA, ASSISTENTE TECNICO